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Abbiamo di recente dedicato spazio con due post alla vicenda della struttura che ospita sia la Casa della Salute di Sassocorvaro che una mini (per adesso) Casa di Cura Privata, Villa Montefeltro. Il primo post ha  commentato la inopinata (erano anni che volevo scrivere questo aggettivo che sta ad indicare secondo la amata TreccaniImpreveduto, impensato; che avviene contro ogni aspettazione”) trasformazione di 12 posti letto di day surgery in 12 posti letto di Chirurgia Generale, mentre il secondo ha commentato l’ampliamento  della mini Casa di Cura di 12 posti letto in regime diurno a 54 posti letto tra ordinari, diurni e cure intermedie.

Nessuno si è accorto fino ad oggi, ed io sono fra questi (e me ne scuso, visto che mi sono assunto l’onere e la responsabilità di fare commenti tecnici alle scelte di politica sanitaria regionale) che il DM 70/2015 prevede che a partire dalla sua approvazione non siano più accreditabili strutture con meno di 60 posti letto per acuti. Il limite dei 40 posti letto per acuti vale solo in caso di strutture accreditate già esistenti al 1 gennaio 2014. Si fa eccezione solo per le strutture monospecialistiche di cui si è in attesa di una specifica regolamentazione nazionale (credo), status comunque riconosciuto nelle Marche alle strutture che operano nell’ambito della post-acuzie e della salute mentale. 

L’aggregazione in reti d’impresa “salva” le vecchie (e cioè già accreditate all’1 gennaio 2014) Case di Cura solo nel caso abbiano almeno 40 posti letto per acuti, reti d’impresa che dovrebbe privilegiare l’aggregazione delle strutture confluenti in una unica sede.

Quindi l’ampliamento (ma addirittura il semplice mantenimento della situazione attuale) di Villa Montefeltro  dovrebbe confrontarsi con questa disposizione del DM 70/2015. E siccome all’1 gennaio 2014 non esisteva o Villa Montefeltro arriva a 60 posti letto per acuti o non potrà essere accredidata. Quanto all’essere autorizzata (ammesso che la struttura possa reggersi senza accreditamento e quindi senza contratto) dipende da dove si trovano i posti letto “liberi” che al  momento nell’Area Vasta 1 non ci sono.  

E qui arriviamo alla Casa di Cura di Fano cui sono stati riservati (diciamo così)  50 posti letto con la DGR 523/2018, che non bastano per essere accredidati a meno che non si riesca a darle il riconoscimento di struttura monospecialistica  ( possibile, ma bisogna lavorarci). 

Spero di non dovere arrivare a Sassocorvaro 4. Mi sembra tutto abbastanza chiaro così. 

PS E’ uscito ieri un comunicato stampa della Regione in cui si dice che Villa Montefeltro ha fatto nel 2018 più di 22.000 prestazioni e che quindi l’esperienza merita di essere ampliata. Mi limito a dire che si tratta di un affermazione … inopinata (e due!). Che una struttura privata pagata a prestazione faccia prestazioni fino al limite del budget non sembra un evento da comunicato stampa e meno che meno la base programmatoria per una scelta contro il DM 70/2015. 

Allegato: il punto 2.5 dell’Allegato 1 al DM 70/2015 in cui si parla delle strutture private. In grassetto le parti che ci interessano qui.

Il provvedimento regionale generale di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, stabilisce che, fermo restando che l’attività assistenziale esercitata per conto del Servizio sanitario nazionale viene annualmente programmata dalla regione con la fissazione dei volumi di attività ed i tetti di remunerazione per prestazioni e funzioni da indicarsi negli appositi accordi contrattuali annuali, le strutture ospedaliere private sono accreditate, in base alla programmazione regionale, considerando la presenza delle specialità previste per i tre livelli a complessità crescente di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4, e può prevedere, altresì, strutture con compiti complementari e di integrazione all’interno della rete ospedaliera, stabilendo altresì che, a partire dal 1° gennaio 2015, entri in vigore e sia operativa una soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali, non inferiore a 60 p.l. per acuti, ad esclusione delle strutture monospecialistiche per le quali è fatta salva la valutazione regionale dei singoli contesti secondo le modalità di cui all’ultimo periodo del presente punto. Al fine di realizzare l’efficientamento della rete ospedaliera, per le strutture accreditate già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, che non raggiungono la soglia dei 60 posti accreditati per acuti, anche se dislocate in siti diversi all’interno della stessa regione, sono favoriti i processi di riconversione e/o di fusione attraverso la costituzione di un unico soggetto giuridico ai fini dell’accreditamento da realizzarsi entro il 30 settembre 2016 in modo da consentirne la piena operatività dal 1° gennaio 2017. In questi casi, con riferimento al nuovo soggetto giuridico ai fini dell’accreditamento, la soglia dei p.l. complessivi non può essere inferiore a 80 p.l. per acuti e le preesistenti strutture sanitarie che lo compongono devono assicurare attività affini e complementari. Di norma, il processo di fusione delle suddette strutture deve privilegiare l’aggregazione delle stesse in unica sede e, preliminarmente, ciascuna struttura oggetto di aggregazione finalizzata alla costituzione del nuovo soggetto accreditato deve possedere una dotazione di p.l. autorizzati e accreditati non inferiore a 40 posti letto per acuti. Gli eventuali processi di rimodulazione delle specialità delle strutture accreditate verranno effettuati in base alle esigenze di programmazione regionale. Conseguentemente, dal 1° luglio 2015 non possono essere sottoscritti contratti con strutture accreditate con meno di 40 posti letto per acuti. Dal 1° gennaio 2017 non possono essere sottoscritti contratti con le strutture accreditate con posti letto ricompresi tra 40 e 60 posti letto per acuti che non sono state interessate dalle aggregazioni di cui al precedente periodo. Con specifica Intesa in Conferenza Stato-regioni, da sottoscriversi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli elenchi relativi alle strutture monospecialistiche e alle strutture dotate di discipline complementari, ivi ricomprendendo le relative soglie di accreditabilità e di sottoscrivibilità dei contratti, nonché sono definite le attività affini e complementari relative all’assistenza sanitaria ospedaliera per acuti.

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